|
|
PARTE PRIMA: GENERALITA'
Art. 1 - Costituzione e denominazione.
1.1 - L'Associazione, costituita l'8 aprile 1969 ai sensi degli artt. 14 e
seguenti del Codice Civile con atto Dott. Francesco Lucrezio, coadiutore
Notaio Avv. Carlo Selvaggi, repertorio n. 11712, ha la denominazione "AIL
- Associazione Italiana contro le Leucemie - Organizzazione non Lucrativa
di Utilità Sociale". L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata
di "AIL - Onlus".
1.2 - L'Associazione ha personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. n.
481 del 19 settembre 1975 ed é iscritta al n. 263/75 del Registro delle
Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma.
Art. 2 - Sede.
2.1 - L'Associazione ha sede in Roma, Via Ravenna n° 34, salvo quanto
previsto dal successivo art. 17.1 lettera i).
Art. 3 - Durata e carattere dell'associazione.
3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in
qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di
almeno 3/4 del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 25.
3.2 - L'Associazione non ha fini di lucro, e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.
Art. 4 - Scopi dell'associazione.
4.1 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo e la
diffusione delle ricerche scientifiche nel campo delle leucemie e delle
altre emopatie -il tutto che di seguito verrà indicato semplicemente come
"leucemie"- e di favorire il miglioramento dei servizi e dell'assistenza
socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro
famiglie, con la conseguente progressiva collaborazione con le
Associazioni od Istituti operanti in Italia o in altri Paesi e il
reciproco adeguamento ottimale delle attività del settore.
4.2 - L'Associazione persegue il suo scopo:
a)
coordinando ed indirizzando l'attività delle Sezioni su tutto il
territorio nazionale;
b) provvedendo direttamente, o attraverso le Sezioni, ad erogare fondi
destinati alla ricerca scientifica nel campo delle leucemie e delle altre
emopatie, nonchè all'assistenza in favore dei leucemici ed altri emopatici
e delle loro famiglie;
c) contribuendo agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche
tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia,
patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;
d) promuovendo il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca
esistenti ed incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad
indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;
e) potenziando i nuclei di ricerca esistenti e promuovendo l'istituzione
di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia
possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
f) facilitando gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale
e internazionale mediante soggiorni di ricercatori nei vari centri
italiani e stranieri, patrocinando e organizzando corsi di aggiornamento,
convegni e congressi, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle
Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante
divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza
sociale ed al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella
lotta contro i tumori maligni;
g) incentivando e realizzando l'attività del volontariato senza fini di
lucro;
h) collaborando con gli organi legislativi e di governo, statali,
regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle
norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di
nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione
e stimolo; i) collaborando a livello nazionale con le Autorità, con i
centri universitari e ospedalieri e con le altre Istituzioni competenti
nella gestione, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi,
delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di
quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro
famiglie, fermo restando la competenza territoriale esclusiva delle
sezioni dell'AIL, ove esistenti; l) attuando ogni altro mezzo e attività
finalizzata agli scopi sociali.
Art. 5 - Strumenti.
5.1 - L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali,
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
5.2 - Nei limiti dei propri scopi non di lucro, e tenendo conto di quanto
previsto dalle leggi n. 1 e 197 del 1991, e di quelle eventuali emanande,
l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria,
mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero
acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di
Enti o Società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile
al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso
gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie di
carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle
norme di cui all'art. 17 C.C., nonchè cedere, permutare, dare e prendere
in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese
strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni
genere, mezzi di trasporto. L'Associazione potrà reperire i mezzi
necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche
sottoscrizioni.
Art. 6 - Soci.
6.1 - Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto
costitutivo, nonchè le Sezioni dell'AIL che, attraverso esplicita domanda,
siano ammesse dal Consiglio di Amministrazione.
6.2 - I soci -in regola con il pagamento delle quote associative- hanno
diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
6.3 - I soci, entro il 30 giugno di ogni anno, debbono versare la quota
annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
6.4 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci onorari o
benemeriti le persone o istituzioni che abbiano acquisito particolare
prestigio scientifico, o che abbiano dato un significativo contributo
all'Associazione.
6.5 - Sono collaboratori gli enti che, per un periodo concordato,
collaborino sul territorio al conseguimento dei fini dell'Associazione,
salvo eventualmente diventare soci al termine della collaborazione.
6.6 - I collaboratori possono essere invitati alle assemblee ordinarie e
straordinarie dell'Associazione, senza diritto di voto.
6.7 - I collaboratori, entro il 30 giugno di ogni anno, debbono versare un
contributo superiore rispetto alla quota stabilita dal Consiglio di
Amministrazione per i soci.
6.8 - Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versino
annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di
anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, ovvero versino, anche una
tantum, un contributo di rilevante valore. Sono altresì sostenitori le
persone fisiche che collaborino con continuità, volontariamente e
gratuitamente nelle attività dell'Associazione, indipendentemente dalla
corresponsione di un contributo finanziario.
6.9 - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a)
per recesso a norma dell'art. 24 C.C.;
b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione, ove il
socio -benchè sollecitato- ometta di versare la quota di partecipazione
annuale, ovvero per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo
perseguito dall'Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi
contenuti nel presente statuto, o per altri motivi che comportino
l'incompatibilità con i fini di questo statuto.
6.10
- La qualità di socio non é trasmissibile e nessun diritto possono vantare
i soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi
tempo e per qualsivoglia motivo.
6.11 - Le sezioni AIL hanno competenza provinciale e totale autonomia
giuridica, patrimoniale ed economico-finanziaria rispetto all'AIL.
6.12 - È conferita alla Presidenza, la quale potrà designare all'uopo un
suo delegato, la facoltà di intervenire in arbitraggio, quale amichevole
compositore, nelle controversie che dovessero insorgere tra gli
appartenenti alla singola Sezione, e tra gli stessi e gli organi
rappresentativi della Sezione medesima, nonchè nelle controversie che
dovessero insorgere fra Sezione e Sezione.
Art. 7 - Patrimonio e bilanci.
7.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a)
dalle quote versate dai soci;
b) da donazioni, eredità e legati;
c) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità,
Istituzioni, Enti pubblici o privati;
d) da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni ed
altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente, dall'AIL;
e) da ogni altra entrata.
7.2
- L'Associazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
7.3 - L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
7.4 - Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige
per l'assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio
consuntivo dell'anno finanziario precedente nonchè una relazione
presuntiva per l'anno in corso.
7.5 - L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, avanzi
di gestione, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia
imposta per legge ovvero venga effettuata a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria
struttura.
PARTE SECONDA:
ORDINAMENTO
Art. 8 - Organi.
8.1 - Gli organi dell'Associazione sono:
1)
l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Presidente e i Vice Presidenti;
4) il Collegio dei Revisori.
CAPO I : ASSEMBLEA
DEI SOCI
Art. 9 - Partecipazione all'Assemblea.
9.1 - Alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione hanno
diritto di partecipare e di votare i soci.
9.2 - Il Collegio dei Revisori ed il Comitato Scientifico possono
partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
9.3 - L'Assemblea é presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da un
Vice Presidente in ordine di anzianità anagrafica, ovvero, in difetto, da
chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.
9.4 - Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario per la redazione
del verbale, e due scrutatori qualora l'Assemblea determinasse di
deliberare a schede segrete su un argomento di sua competenza. Su
questioni personali la votazione a schede segrete é obbligatoria.
Art. 10 - Competenze dell'Assemblea.
10.1 - È di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:
a)
determinare le quote di ammissione e i contributi minimi per i soci, ove
non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il
numero;
c) nominare i tre membri effettivi, i due supplenti e il Presidente del
Collegio dei Revisori;
d) nominare il Presidente Onorario o i Presidenti Onorari
dell'Associazione;
e) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio e del programma di
attività;
f) deliberare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed
eredità, il conseguimento di legati quando soggetti all'autorizzazione
governativa ai sensi dell'art. 17 del codice civile.
10.2
- È di competenza dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria:
a)
deliberare sulle modifiche dello Statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea.
11.1 - L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta
l'anno entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per
l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche
sociali.
11.2 - L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria
che in via straordinaria:
a)
per decisione del Consiglio di Amministrazione;
b) su richiesta motivata di un terzo dei soci, indirizzata al Presidente;
c) su richiesta, scritta e motivata, del Collegio dei Revisori.
11.3
- Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate
dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno dieci
giorni, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con
ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai soci al
domicilio risultante dal libro soci, che contenga l'ordine del giorno, la
data, l'ora e il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla
sede dell'Associazione.
11.4 - L'avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che
comunque non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.
Art. 12 - Costituzione dell'Assemblea.
12.1 - L'Assemblea in sede ordinaria é validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
12.2 - L'Assemblea in sede straordinaria é validamente costituita, per le
modificazioni statutarie e per lo scioglimento, sia in prima che in
seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.
12.3 - Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art. 12.2,
l'Assemblea straordinaria é validamente costituita nei termini di cui
all'art. 12.1.
12.4 - È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto,
anche in calce all'avviso di convocazione, esclusivamente ad altro socio,
che ne dichiara vera la firma, perchè apposta in sua presenza. Non sono
ammesse più di tre deleghe a persona.
12.5 - Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando vi siano all'ordine del
giorno modificazioni statutarie, e tutte le volte che lo riterrà
opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.
La redazione del verbale da parte del notaio sarà obbligatoria qualora
all'ordine del giorno vi sia lo scioglimento dell'Associazione.
12.6 - I verbali delle riunioni di assemblea sono redatti in forma
sintetica dal Segretario Generale in carica, o, in sua assenza, e solo per
quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente
dell'Assemblea.
Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea.
13.1 - Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.
13.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la
presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza di voti. In seconda
convocazione la deliberazione dell'Assemblea ordinaria é valida qualunque
sia il numero degli intervenuti.
13.3 - Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei
componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori; in
caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
13.4 - Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, quando vi siano
all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento
dell'Associazione, sono prese a norma dell'art. 21 del codice civile; al
di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria
sono prese a norma del precedente art. 13.2.
13.5 - Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti
i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
13.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono
fatte constare nel verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali
assembleari; tale verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal
segretario, e dal notaio se presente.
13.7 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in
quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio
di Amministrazione non hanno diritto di voto, nè possono rappresentare
altri soci.
CAPO II: CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE.
Art. 14 - Composizione del Consiglio.
14.1 - Il Consiglio di Amministrazione é formato da non meno di tre a non
più di quindici membri, che possono essere scelti anche fra persone che
non siano soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare una giunta di
tre persone per la gestione degli affari correnti, e in via d'urgenza per
quelli straordinari, fermo l'obbligo -per questi ultimi- di sottoporre le
decisioni al parere dell'intero Consiglio di Amministrazione entro i 15
giorni successivi.
14.2 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, e comunque
fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali;
i consiglieri prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa
deliberazione dell'Assemblea, e sono rieleggibili.
14.3 - Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono
a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori;
quelli così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva, che
provvede.
14.4 - Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza
degli amministratori, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; gli
amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la
ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo,
rimangono in carica per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare
tutti gli amministratori, é il Collegio dei Revisori a provvedere al
riguardo.
Art. 15 - Convocazione del Consiglio.
15.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica
convocazione, almeno una volta a quadrimestre, e comunque ogni qual volta
il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne
facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due
terzi dei componenti o il Collegio dei Revisori. Decorsi inutilmente dieci
giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei
Revisori.
15.2 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o
dal Segretario Generale, con lettera raccomandata da inviare ai membri
almeno otto giorni continui prima dell'adunanza. Le convocazioni possono
essere effettuate, oltre che per raccomandata, anche con lettera
consegnata a mano, con fax o attraverso posta elettronica e devono
contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
15.3 - Nel caso in cui il convocante ritenga urgente l'adunanza, la
convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax e/o posta
elettronica, da spedirsi almeno quarantotto ore prima.
Art. 16 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio.
16.1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in
carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal
Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal
Consigliere più anziano.
16.2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei
voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si
astengano o si allontanino; in caso di parità prevale il voto del
Presidente dell'adunanza.
16.3 - Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, senza diritto di
voto, il Presidente o i Presidenti Onorari, il Presidente del Comitato
Scientifico, i Revisori ed il Segretario.
16.4 - Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono
fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali del
Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi
componenti.
16.5 - Dopo ogni adunanza del Consiglio, una copia del relativo verbale
deve essere trasmessa ai soci.
Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.
17.1 - Al Consiglio di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:
a)
deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per
l'attuazione dello scopo associativo, seguendo le direttive
dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre il bilancio ed il programma dell'attività da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea ordinaria e ogni atto necessario ed
opportuno per le assemblee straordinarie;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che
ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
e) deliberare l'esclusione dei soci;
f) eleggere i componenti del Comitato Scientifico ed il suo Presidente,
provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per
gravi motivi sopraggiunti;
g) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni,
compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che,
secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione
dell'attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà
di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;
h) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza
dell'assemblea a norma di statuto o di legge;
i) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede dell'Associazione, che deve
comunque rimanere a Roma.
17.2
- Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai
propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.
17.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente
ed uno o più Vice Presidenti, nonchè il Tesoriere ed il Segretario
Generale, scegliendo questi ultimi, eventualmente, anche al di fuori dei
suoi membri.
CAPO III: IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.
Art. 18 - Competenze del Presidente.
18.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione é il Presidente
dell'Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti anche in giudizio. A
tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di
resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e
periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto
connesso o consequenziale.
18.2 - Il Presidente ha il còmpito, con l'ausilio del Segretario Generale,
di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio
di Amministrazione, e di sovrintendere, in particolare, alla
verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse.
18.3 - In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono
assunte dal Vice Presidente più anziano o, in sua mancanza, dal altro Vice
Presidente.
CAPO IV: TESORIERE
DELL'ASSOCIAZIONE.
Art. 19 - Competenze del Tesoriere
19.1 - Il Tesoriere ha il còmpito di gestire la cassa dell'Associazione, e
di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale
riguardo, del potere di firma.
19.2 - Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio di
Amministrazione, mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio
stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Associazione,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura
di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento
in titoli, nonchè ogni altra attività finanziaria.
19.3 - Il Tesoriere dura in carica per il triennio del Consiglio di
Amministrazione, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente
nominato.
CAPO V: COLLEGIO DEI
REVISORI.
Art. 20 - Composizione del Collegio dei Revisori.
20.1 - Il Collegio dei Revisori é composto da tre membri effettivi e due
supplenti, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci.
20.2 - I membri del Collegio vengono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei
Revisori Contabili; i Revisori durano in carica per un triennio, ed il
loro compenso é commisurato alle vigenti tariffe professionali.
20.3 - I revisori supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono
gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla
carica prima della scadenza del triennio; i sostituti rimangono così in
carica fino alla prossima assemblea, che provvede ad integrare il
Collegio.
Art. 21 - Competenze del Collegio dei Revisori.
21.1 - Al Collegio dei Revisori compete:
a)
controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, accertando il rispetto
delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'andamento
amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio
alle scritture contabili.
b) presentare all'assemblea dei soci una relazione con gli eventuali
rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvedere, occorrendo, e a norma del presente Statuto, a richiedere la
convocazione od a convocare l'assemblea dei soci o il Consiglio di
Amministrazione, ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio
dallo Statuto.
CAPO VI: COMITATO
SCIENTIFICO.
Art. 22 - Composizione del Comitato Scientifico.
22.1 - Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato
Scientifico, che potrà essere composto anche da persone non socie, tra le
quali un Presidente, per la durata di un triennio rinnovabile.
22.2 - Sarà cura del Consiglio, ove possibile, assicurare che le sezioni
dell'AIL -che lo richiedano- possano avere un proprio rappresentante nell'àmbito
del Comitato Scientifico e salva la facoltà di quest'ultimo di designare,
dal proprio seno, una giunta esecutiva.
Art. 23 - Competenze del Comitato Scientifico.
23.1 - Il Comitato Scientifico avrà il còmpito di suggerire indicazioni
specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in
relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca. A tale
scopo, il Comitato collaborerà con il Consiglio di Amministrazione e il
suo Presidente, o un altro membro da questi designato, potrà partecipare
alle sedute del Consiglio stesso.
23.2 - Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per
lo svolgimento della propria attività, e con libertà di forme; per la
validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della
maggioranza. Il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale delle
suddette adunanze.
23.3 - Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eventuali
sostituzioni dei membri del Comitato.
CAPO VII: IL
SEGRETARIO GENERALE.
Art. 24 - Competenze del Segretario Generale.
24.1 - Il Segretario Generale cura il disbrigo delle questioni di
ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza
corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale, anche in
via disciplinare, controfirma le assunzioni e i licenziamenti, e svolge
ogni altro còmpito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza
per la regolare convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione.
24.2 - Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto se non
componente del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio
stesso ed alle riunioni dell'Assemblea, avendo in particolare la cura dei
relativi libri verbali.
24.3 - Il Segretario Generale dura in carica un anno e può essere
nuovamente nominato.
PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 - Scioglimento.
25.1 - L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede
straordinaria, convocata e costituita a norma degli artt. 11 e 12. Il
verbale dovrà essere redatto da un notaio.
25.2 - L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:
a)
nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del
patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11-21
delle disposizioni di attuazione del medesimo;
b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad altre
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che curino, senza finalità
di lucro, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo
delle leucemie e di altre emopatie maligne, o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/96
n. 662.
Art. 26 - Rinvio.
26.1 - Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si
applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in
materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e di enti non
commerciali. |
|